Nuovo Statuto del Consorzio tra le Pro Loco del Sanvitese e del Sil
Di seguito troverete il nuovo statuto del Consorzio.
STATUTO DEL CONSORZIO TRA LE PRO LOCO DEL SANVITESE E DEL SIL
ART. 1
DENOMINAZIONE SOCIALE
E’ costituita un’Associazione, senza scopo di lucro, chiamata “Consorzio tra le Pro Loco del Sanvitese e del Sil”, di seguito denominata “Consorzio”.
Il Consorzio rappresenta una articolazione periferica sul territorio di competenza dell’Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia (come da art. 10 Statuto Ass. FVG) in seguito denominata Associazione FVG e opera nel rispetto di quanto previsto negli Statuti dell’Associazione FVG e dell’U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) e secondo i principi della legislazione regionale in materia.
ART. 2
SEDE E DURATA
Il Consorzio ha sede in San Vito al Tagliamento (Pordenone), ed ha durata illimitata.
ART. 3
SCOPI
Le finalità del Consorzio sono:
a) promuovere il coordinamento delle attività delle Pro Loco Associate e favorire la collaborazione con gli altri Consorzi;
b) organizzare e gestire attività di servizio, supporto, consulenza, aggiornamento e formazione a favore delle Pro Loco associate, per conto proprio o su mandato dell’Associazione FVG;
c) promuovere lo sviluppo e la valorizzazione turistica, culturale e sociale con particolare riferimento alla conservazione ed alla promozione delle tradizioni locali;
d) gestire ed organizzare un ufficio turistico che promuova il territorio di competenza;
e) promuovere, coordinare ed organizzare attività (senza interferire e sovrapporsi alle attività che le singole Pro Loco svolgono nel proprio territorio di competenza) e manifestazioni turistiche, culturali, musicali, ricreative, ivi comprese fiere e rassegne anche di carattere eno-gastronomico che valorizzino i beni storici, monumentali, artistici
nonché il patrimonio naturalistico-ambientale del territorio, nonché i prodotti tipici;
f) pubblicare e diffondere materiale promozionale, informativo e di ricerca, nonché attività editoriali riguardanti le iniziative e le proposte turistico-culturali;
g) favorire la collaborazione con altre associazioni per la realizzazione dei punti sopra.
ART. 4 ASSOCIATI
Al Consorzio aderiscono le Associazioni Pro Loco regolarmente affiliate all’Associazione FVG, che ne facciano richiesta e che siano situate nel territorio di competenza.
Le Pro Loco associate sono tenute a corrispondere annualmente il contributo associativo ordinario stabilito dal Consiglio Direttivo.
Non sono ammesse a nessun titolo, Pro Loco legate al Consorzio con carattere di temporaneità.
La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili sia in caso di scioglimento del singolo rapporto sia in caso di scioglimento del Consorzio.
ART. 5
PERDITA QUALIFICA ASSOCIATO
Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per recesso o per esclusione.
La Pro Loco associata può sempre recedere dal Consorzio comunicando la propria decisione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Presidente con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell’esercizio in corso e il recesso acquista efficacia dall’esercizio successivo se non accettato con valenza immediata dal Consiglio Direttivo.
La Pro Loco associata decade dalla qualità di socio se non provvede a versare nei termini e nei modi fissati dal Consiglio Direttivo i contributi associativi sia ordinari che straordinari.
La Pro Loco associata viene esclusa se con il suo comportamento si è resa colpevole di atti gravi e pregiudizievoli nei confronti del Consorzio.
L’esclusione viene accertata e deliberata dall’assemblea ordinaria con il voto favorevole, a scrutinio segreto, di almeno i tre quarti degli associati iscritti.
Quando, per qualsiasi causa, si sciolga il rapporto associativo, l’associato non ha alcun diritto sul patrimonio del Consorzio, né alla restituzione della quota o dei contributi versati.
ART. 6
ORGANI
Sono organi del Consorzio:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
e) l’Ufficio di Presidenza;
f) il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 7
ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da due (2) rappresentanti di ogni singola Pro Loco associata nominati dalla Pro Loco stessa.
Ogni rappresentante ha diritto a un voto.
ART. 8
FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea ha l’obbligo di riunirsi almeno una volta all’anno entro il 31 marzo in seduta ordinaria per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo, del bilancio preventivo e della relazione sullo svolgimento dell’attività associativa.
L’assemblea si riunirà ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure quando venga fatta richiesta scritta da almeno la metà più uno dei componenti dell’Assemblea stessa.
La convocazione viene effettuata per iscritto, o con altro mezzo ritenuto opportuno, almeno otto (8) giorni prima della data prevista, e nella comunicazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Con lo stesso avviso dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l’ora per l’adunanza in seconda convocazione qualora la prima andasse deserta o non raggiungesse il numero legale dei presenti.
L’assemblea può essere convocata sia in seduta ordinaria che straordinaria. L’assemblea ordinaria, in prima convocazione, delibera validamente con la presenza della maggioranza semplice (metà più uno) degli associati e, in seconda convocazione, che potrà aver luogo dopo un’ora di intervallo dalla prima, con la presenza di qualsiasi numero di associati.
Le delibere dell’assemblea ordinaria sono valide ed approvate se ottengono la maggioranza semplice (metà più uno) dei voti dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Le delibere dell’assemblea convocata in seduta straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere deliberate con la maggioranza dei 2/3 dei componenti dell’assemblea.
L’assemblea delibera con voto palese per alzata di mano, fatto salvo il potere di scelta diversa da parte dell’assemblea stessa e ogni presente ha diritto ad un voto.
All’assemblea può partecipare il Presidente dell’Associazione FVG o un suo delegato senza diritto di voto.
ART. 9
COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA
Compete all’assemblea riunita in seduta ordinaria:
a) eleggere il presidente dell’assemblea in mancanza del Presidente del Consiglio Direttivo e del suo vice;
b) approvare gli indirizzi generali e programmatici del Consorzio;
c) determinare la eventuale quota associativa;
d) approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario, il bilancio di previsione e la relazione sullo svolgimento dell’attività associativa;
e) approvare la relazione presentata dai Revisori dei Conti;
f) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
g) deliberare su ogni argomento proposto dal Consiglio direttivo.
L’Assemblea è convocata in seduta straordinaria per:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1 del presente Statuto;
b) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
ART. 10
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente in carica, e da un rappresentante per ogni singola Pro Loco associata designato dalla Pro Loco stessa fra uno dei propri iscritti. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ogni qualvolta venga formulata richiesta scritta da parte di almeno la metà più uno del Consiglio stesso.
La convocazione viene effettuata per iscritto o con altro mezzo ritenuto opportuno, almeno cinque (5) giorni prima della data prevista. Nella comunicazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
Per decisioni urgenti la convocazione può essere effettuata anche telefonicamente dal Presidente.
Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno la maggioranza semplice delle Pro Loco associate e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice delle Pro Loco presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
ART. 11
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi richiamati nel presente Statuto. Inoltre provvede a:
a) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio;
b) nominare il Segretario su proposta del Presidente;
c) redigere il programma annuale di attività;
d) redigere il rendiconto economico e finanziario, il bilancio preventivo e la relazione sullo svolgimento dell’attività associativa da sottoporre all’assemblea;
e) approvare la nomina dei componenti dell’Ufficio di Presidenza;
f) predisporre i regolamenti di esecuzione interni del Consorzio;
g) deliberare l’assunzione di finanziamenti relativi al funzionamento e all’attività del Consorzio ad eccezione di quelli concernenti i beni immobili che sono di competenza dell’Assemblea;
h) deliberare l’ammissione e l’esclusione di altre Associazioni
Pro Loco regolarmente iscritte all’Associazione FVG che ne facciano richiesta;
assumere qualsiasi altro atto non attribuito espressamente alla competenza dell’Assemblea.
ART. 12 PRESIDENTE
In caso di dimissioni o di impedimento grave e duraturo, il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nei suoi compiti e provvederà a convocare quanto prima il Consiglio Direttivo per eleggere il nuovo Presidente.
ART. 13
COMPETENZE DEL PRESIDENTE
Il Presidente ha i seguenti compiti:
a) dirige il Consorzio e lo rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio;
b) convoca l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e l’Ufficio di Presidenza;
c) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario e dell’eventuale personale amministrativo;
d) propone al Consiglio Direttivo la nomina dell’Ufficio di Presidenza;
e) ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali;
f) firma gli atti sociali che impegnano il Consorzio sia nei riguardi dei soci sia che di terzi;
g) sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
h) stipula i contratti e le convenzioni;
i) Il Presidente è componente della Commissione Regionale per il Coordinamento delle Attività dei Consorzi presso l’Associazione FVG.
Il Presidente, che è anche presidente dell’assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’ufficio di Presidenza, è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso purché sia socio di una delle Pro Loco associate. Dura in carica quattro (4) anni e comunque fino al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile.
ART. 14
VICE-PRESIDENTE
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualvolta questi sia assente o impedito.
Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
ART. 15
SEGRETARIO
Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, può nominare un segretario con le mansioni di assistere il Presidente e di verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea e dell’ufficio di Presidenza.
Al segretario il Consiglio Direttivo può delegare anche funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente del Consorzio.
ART. 16
UFFICIO DI PRESIDENZA
Il Consiglio Direttivo può costituire al suo interno un ufficio di Presidenza composto da quattro (4) persone scelte tra i soci delle Pro Loco associate.
L’ufficio di Presidenza collabora con il Presidente nell’esecuzione e nel compimento delle iniziative proposte dal Consiglio Direttivo.
ART. 17
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti (soci o non soci) eletti dall’Assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Collegio elegge al suo interno il Presidente.
Il Collegio controlla l’amministrazione del Consorzio, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, e certifica la corrispondenza del rendiconto economico e finanziario consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Presenta all’approvazione dell’Assemblea la relazione di competenza.
In caso di dimissioni o decesso di uno o più componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio Direttivo nominerà il supplente che resterà in carica fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto economico finanziario dell’esercizio. I revisori dei conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea senza diritto di voto.
ART. 18
CARICHE SOCIALI
Ogni carica del Consorzio è ad eleggibilità libera ed è fatto espresso divieto di corrispondere compensi od onorari o qualsiasi altra forma di remunerazione sia in denaro che in natura, anche sotto forma di agevolazioni o facilitazioni, a membri di organi deliberanti e/o di controllo per l’attività svolta all’interno del Consorzio, avendo tutte le cariche sociali carattere onorario.
I soci eletti avranno il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse del Consorzio.
ART. 19
FINANZE E PATRIMONIO
Entrate del Consorzio sono:
a) la quota associativa annuale nella misura fissata dall’Assemblea;
b) eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari proposte di finanziamento del Consorzio;
a) versamenti volontari delle associate;
b) contributi di Enti Pubblici, Privati e dell’Associazione FVG;
c) sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
d) proventi da attività o da manifestazioni organizzate o partecipate dal Consorzio;
e) altre entrate compatibili con le finalità sociali del Consorzio.
ART. 20
ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico e finanziario accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell’attività associativa, e il bilancio di previsione.
Tale documentazione deve essere approvata dall’Assemblea dei soci entro tre mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi , riserve o capitale durante la vita del Consorzio e in caso di suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli eventuali avanzi di gestione, anche se di natura commerciale, dovranno essere reinvestiti nell’ambito dell’attività istituzionale del Consorzio.
ART. 21
SCIOGLIMENTO
In caso di commissariamento da parte dell’Associazione FVG, o di scioglimento del Consorzio, i beni verranno conferiti all’Associazione FVG che li riassegnerà alle Pro Loco ex consorziate o li tratterrà fino alla ricostituzione del Consorzio stesso.
ART. 22
CONTROLLO ATTI AMMINISTRATIVI
Il Rendiconto economico e finanziario consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione annuale sullo svolgimento dell’attività associativa, vengono inviati all’Associazione FVG per una verifica della gestione contabile e finanziaria del Consorzio.
ART. 23
NORME GENERALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge nazionali e regionali vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.